Recenti novità legislative italiane in tema di sviluppo e trasparenza nelle PA
In tema di sviluppo e trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, segnaliamo le recenti adozioni della Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese e del Testo Coordinato del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
L'art art. 22 comma 10 della Legge, infatti, modifica l'art 68 del Codice dell'amministrazione digitale, stabilendo un criterio di preferenza per l'adozione di software open source da parte delle pubbliche amministrazioni, da prediligersi al software proprietario qualora tecnicamente ed economicamente possibile:
"[...] Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici
o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo
tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul
mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a
codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti
soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed
economico dimostri l'impossibilita' di accedere a soluzioni open
source o gia' sviluppate all'interno della pubblica amministrazione
ad un prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione di programmi
informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le
modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale,
che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere
circa il loro rispetto."
L'art 18 del Testo Coordinato, inoltre, fissa alcuni obblighi specifici in capo alle pubbliche amministrazioni, nell'ottica dello sviluppo di una Amministrazione Aperta:
"1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei
compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui
all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e
privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi
del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.
2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa
disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente
obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto
beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il
titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o
dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e)
la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il
link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato,
nonche' al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o
servizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben
visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione
«Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto
legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile
consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato
tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il
riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta
attuazione dei principi di legalita', buon andamento e imparzialita'
sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano
entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2,
lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche
amministrazioni centrali, regionali e locali, (( le aziende speciali
e le societa' in house delle pubbliche amministrazioni )). Le regioni
ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine
secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi
economici successivi all'entrata in vigore del presente
decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo
costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante
delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a
mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua
eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli
organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta
responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per
l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La
mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresi' rilevabile
dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del
danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. [...]"
Immagine tratta da Flickr: Warm - di Travis Isaac - CC BY 2.0
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